Ultima modifica: 8 Gennaio 2021

Indicatore tempestività pagamenti 2017

  1° trimestre  -17,97 2° trimestre  -25,27 3° trimestre  -26,95 4° trimestre  – 22,51 * Il segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza Il Dpcm, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/11/2014, n. 265 consente alle Pa di dare attuazione all’obbligo di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’articolo 33, comma    »

 

1° trimestre  -17,97
2° trimestre  -25,27
3° trimestre  -26,95
4° trimestre  – 22,51

* Il segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Il Dpcm, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/11/2014, n. 265 consente alle Pa di dare attuazione all’obbligo di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’articolo 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14. La norma citata prevede:
· la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”;
· a decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

Art. 33 del decreto legislativo 33/2013

L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 afferma: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei  propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di bene, servizi e forniture, denominato: indicatore di tempestività di pagamento.”

Il DPCM 22/9/2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014 stabilisce all’art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell’indicatore. In particolare:

c.3 L’indicatore di tempestività dei pagamenti […] è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento.

c.4 Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:

  1. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
  2. “giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
  3. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
  4. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
  5. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

c. 5 Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

La pubblicazione dell’indicatore avviene ai sensi dell’art. 10 c.1 e c. 3 del DPCM 22/9/2014.




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